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La guida al nuovo processo civile

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27 MAGGIO 2009

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Comma 9-Forma dei provvedimenti del collegio: coordinamento di normeIl comma 9 apporta all'art. 279 c.p.c., in materia di forma dei provvedimenti del collegio, modifiche conseguenti a quelle in materia di competenza di cui all'art. 45 del disegno di legge in esame.

Comma 10-Notificazione: una sola copia al procuratore di più partiIl comma 10 modifica gli artt. 285 e 330 c.p.c., in materia di modalità di notificazione della sentenza, prevedendo che se il procuratore è costituito per più parti sarà sufficiente la consegna di una sola copia.

Comma 11-15-Termini processuali: abbreviazioneI commi da 11 a 15 dispongono l'abbreviazione di numerosi termini processuali: in materia di sospensione del processo su istanza delle parti (comma 11); in materia d'istanza di fissazione dell'udienza, qualora questa non sia stata fissata dal provvedimento che ha disposto la sospensione del processo (comma 12); in materia di prosecuzione o riassunzione del processo interrotto (comma 14); in materia di riassunzione del processo cancellato dal ruolo (comma 15). Viene inoltre previsto che l'estinzione del processo possa essere dichiarata anche d'ufficio senza quindi bisogno di essere eccepita dalla parte (comma 15).

Comma 16-Estinzione del processo: coordinamento di normeIl comma 16 reca una norma di coordinamento normativo con la previsione che le pronunce sulla competenza si assumono con ordinanza anziché con sentenza.

Comma 17-Impugnazioni: dimezzato il termine lungoIl comma 17 modifica l'art. 327 c.p.c., dimezzando da un anno a 6 mesi il cosiddetto "termine lungo" per le impugnazioni a partire pubblicazione della sentenza. Cioè l'appello, il ricorso in cassazione e la revocazione (ex art. 395, nn. 4 e 5)

Comma 18-Appello: no a nuovi documentiIl comma 18 modifica l'art. 345 c.p.c., chiarendo che in appello – salvo specifiche eccezioni – non possono essere prodotti nuovi documenti.

Comma 19-Riassunzione del processo: termine dimezzatoIl comma 19 prevede, oltre che una norma di coordinamento, la riduzione da 6 a 3 mesi del termine per la riassunzione del processo, in caso di rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione o di competenza.

Comma 20-Provvedimenti sulle spese: coordinamento di normeIl comma 20 abroga il quarto comma dell'art. 385 c.p.c., per motivi di coordinamento con la modifica apportata all'art. 96. c.p.c. dall'art. 45, comma 12, del disegno di legge in esame.

Comma 21-Riassuzione della causa dopo il rinvio: riduzione terminiIl comma 21 modifica l'art. 392 c.p.c., riducendo da un anno a 3 mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione il termine per la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio.

Comma 22-Controversie previdenziali o assistenziali: no al rito del lavoroIl comma 22, introdotto dalla Camera dei deputati, stabilisce l'inapplicabilità della disciplina del processo del lavoro alle cause in materia di interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali attribuite dal comma 1 dell'art. 45 del disegno di legge in esame alla competenza del giudice di pace.

Comma 23-Controversie previdenziali o assistenziali: giudice competenteIl comma 23 novella l'art. 444 c.p.c. in materia di giudice competente per le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie in caso di attore residente all'estero.

Comma 24-Contumacia del convenutoIl comma 24 estende ai giudizi amministrativi e contabili l'applicazione del primo comma dell'art. 291 c.p.c., in caso di mancata costituzione del convenuto.

ARTICOLO 47-RICORSO PER CASSAZIONE
L'articolo 47, integralmente modificato dalla Camera dei deputati (nonostante che il Senato avesse approvato, nella seconda lettura, un testo quasi identico a quello licenziato dalla Camera in prima lettura), introduce ulteriori modifiche al Libro II del codice di procedura civile in riferimento alla disciplina del ricorso per cassazione.

Comma 1-2-Filtro in CassazioneIn particolare, esso introduce nel codice di procedura civile il nuovo art. 360-bis, che prevede il c.d. "filtro in Cassazione", ossia un esame preliminare di ammissibilità dei ricorsi in Cassazione. Rispetto al testo approvato dal Senato, che prevedeva l'indicazione delle ragioni di ammissibilità del ricorso in Cassazione, l'attuale formulazione dell'art. 360-bis enuncia invece i motivi di inammissibilità dello stesso, che vengono individuati nei seguenti: (1) le questioni di diritto sono state decise nel provvedimento impugnato in modo conforme alla giurisprudenza della Cassazione e l'esame dei motivi di ricorso non offre elementi per confermare o mutare tale orientamento; (2) la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo è manifestamente infondata (comma 1, lettera a)). Rispetto al testo approvato dal Senato, che affidava il filtro di ammissibilità a un collegio di tre magistrati, l'attuale formulazione dell'articolo 47 prevede:
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27 MAGGIO 2009
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